Maggio 16, 2025 Changhong Chemical

1.Regolamento UE sugli additivi alimentari

Nell'Unione Europea, la definizione di additivo alimentare contenuta nel Regolamento (CE) n. 1333/2008 "sugli additivi alimentari" indica qualsiasi sostanza, con o senza valore nutrizionale, che non viene utilizzata come ingrediente essenziale di un alimento e che, per necessità tecniche durante la trasformazione e la produzione, la preparazione, la manipolazione, l'imballaggio, il trasporto o la conservazione degli alimenti, viene aggiunta intenzionalmente agli alimenti in modo tale da determinare l'inclusione diretta o indiretta di tale sostanza o dei suoi sottoprodotti come componente dell'alimento. Inoltre, la definizione UE di additivi alimentari non comprende i fortificanti nutrizionali, i preparati enzimatici, gli aromi e i coadiuvanti tecnologici. Ciò è diverso anche dalla normativa cinese sugli additivi alimentari GB 2760. Nell'UE, la definizione di fortificante di sostanze nutritive, cioè di nutrienti negli alimenti, è attuata in base al Regolamento (CE) n. 1925/2006 "sull'aggiunta di vitamine, minerali e altri ingredienti specifici agli alimenti"; i preparati enzimatici per alimenti sono attuati in base al Regolamento (CE) n. 1332/2008 "sugli enzimi utilizzati negli alimenti"; gli aromi per alimenti sono attuati in base al Regolamento (CE) n. 1334/2008 "sugli enzimi utilizzati negli alimenti". Regolamento (CE) n. 1334/2008 "Aromi per alimenti e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli alimenti"; per quanto riguarda i coadiuvanti tecnologici per gli alimenti, l'UE non ha ancora emanato i regolamenti e le norme corrispondenti e può fare riferimento ai regolamenti formulati dagli Stati membri dell'UE per l'attuazione, come ad esempio lo Stato membro Francia ha formulato un decreto sui coadiuvanti tecnologici per l'industria alimentare e un elenco dei corrispondenti coadiuvanti tecnologici; lo Stato membro Spagna non ha ancora emanato un regolamento e un elenco chiari, ma lo Stato membro Spagna non ha ancora emanato un regolamento e un elenco chiari. Ad esempio, la Francia ha un decreto sui coadiuvanti tecnologici per l'industria alimentare e un elenco dei corrispondenti coadiuvanti tecnologici; la Spagna, pur non disponendo di regolamenti ed elenchi chiari, ha un codice normativo per l'industria e una "Guida alla documentazione obbligatoria dei requisiti per la valutazione dei coadiuvanti tecnologici destinati all'uso nell'alimentazione umana".

2.Regolamentazione degli additivi alimentari nell'UE

La regolamentazione degli additivi alimentari nell'UE è un modello normativo che prevede una legislazione a livello europeo e l'applicazione da parte degli Stati membri. L'UE adotta un sistema di approvazione preliminare all'immissione sul mercato per gli additivi alimentari e solo quelli che hanno superato il processo di approvazione e sono inclusi nella "lista positiva" dell'UE possono essere immessi sul mercato.

3.Processo di applicazione

L'autorizzazione di nuovi additivi alimentari può essere avviata sia su iniziativa della Commissione sia a seguito di una richiesta da parte di uno Stato membro o di un organismo interessato; la procedura di autorizzazione generica è costituita dalle disposizioni pertinenti del Regolamento (CE) n. 1331/2008 e del Regolamento (UE) n. 234/2011. La domanda deve contenere informazioni dettagliate sull'additivo alimentare, come la sua composizione, il processo di fabbricazione, l'uso proposto e qualsiasi altra informazione che possa essere rilevante per la valutazione del rischio. Una volta ricevuta la domanda, l'EFSA esegue una valutazione del rischio attraverso una valutazione della sicurezza per il consumatore, dell'efficacia dello scopo tecnologico previsto e dell'impatto sull'ambiente. Dopo la valutazione, si conclude che l'uso previsto è sicuro ed efficace e la Commissione europea propone di inserire l'additivo alimentare nell'"elenco positivo" sulla base della valutazione dell'EFSA; gli Stati membri dell'UE riesaminano quindi la proposta e, se approvata, l'additivo alimentare viene inserito nell'elenco e ne viene autorizzato l'uso negli alimenti.

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